(Pubblicata  nel  suppl.  ord.  n.  7  al  Bollettino ufficiale della
              Regione Lazio n. 36 del 29 dicembre 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifiche  alla legge regionale 9 settembre 1996, n. 38, e successive
                              modifiche
    1. Alla legge regionale n. 38/1996 e successive modifiche:
      a) all'art. 11, comma 1, la lettera d) e' abrogata;
      b) all'art.   12,  comma  2.  secondo  periodo,  le  parole  da
"esercitano" fino a "convenzione" sono soppresse.