(Pubblicata nel suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 29 dicembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1996, n. 38, e successive modifiche 1. Alla legge regionale n. 38/1996 e successive modifiche: a) all'art. 11, comma 1, la lettera d) e' abrogata; b) all'art. 12, comma 2. secondo periodo, le parole da "esercitano" fino a "convenzione" sono soppresse.